Thursday, October 23, 2008

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Non v'era dunque

Non v'era dunque nulla di mutato nи nella scienza, nи nella pratica; la prima non aveva avuto nessun uomo di genio e di coraggio che avesse potuto scoprire la veritа tutta intera e prefinire colla sapienza della filosofia e collo scrupolo della morale i confini della giustizia; nella seconda non era penetrata nessuna ordinanza speciale a frenare la mano pesante del giudice; tuttavia, guardando i processi posteriori a quel troppo famoso della Colonna infame, se gli arbitrj sono sempre eccessivi e il poter discrezionale appar troppo corrivo in molte parti della procedura, non ricompajono piщ, per quanto almeno ne sappiamo noi, negli atti preparatorj della tortura... Vogliamo dire che non ricompajono piщ in quella maniera che si riscontra nel processo degli untori; chи, dopo, le formalitа vennero seguite; e bene spesso appare essere stati consultati ed obbediti gl'interpreti, consultando ed obbedendo i quali, il Senato del 1630 avrebbe dovuto mandare assolti i presunti untori. Chi volesse dunque conoscere quali norme doveva tenere nel secolo scorso un giudice prima di sottomettere un imputato alla tortura, e tutte le condizioni che, non volendo varcare i limiti del dovere, si avevano a seguire per obbedire gl'interpreti della legge, assunti, per consuetudine diuturna ma pur sempre provvisoria, in autoritа quasi di legislatori, non deve far altro che leggere il capo II dell'Appendice sulla Colonna infame. Lа и dimostrato come la folla degli scrittori criminalisti non abbiano avuto altra intenzione che di restringere l'arbitrio del giudice, e di guidarlo secondo la ragione e verso la giustizia; lа son riportate le generose invettive de' piщ celebri giureconsulti contro i giudici crudeli che si arrogavano il diritto d'inventar nuovi tormenti; lа, per conseguenza, и provato come non solo debbasi togliere dalla testa dei giureconsulti interpreti l'odiositа che per tanto tempo le fu lasciata pesar sopra; ma si debbano anzi riguardare come i primi che iniziarono la via lunghissima delle riforme; i primi che, costretti a render ragione delle loro decisioni, richiamaron la materia a principj generali, raccogliendo e ordinando quelli che sono sparsi nelle leggi romane, e cercandone altri nell'idea universale del diritto; i primi che prepararono il concetto, indicarono la possibilitа e, in parte, l'ordine d'una legislazione criminale intera ed una.

Le cose nuove, e le cose vere, e quelle che costringono la ragione a dir di sм, dopo averla collocata nel piщ giusto punto di veduta, sono tali e tante in quell'opuscolo, che lo si legge con sempre crescente meraviglia; alla quale vien compagna un'altra meraviglia, quando si considera che un tale opuscolo, perchи non conta molte centinaja di pagine, fu poco letto e peggio sentenziato; mentre altre opere d'altri autori, le quali assomigliano a' magazzini di Lambro pirata, pieni zeppi di roba rubata, sono spacciate per tutta Italia, anzi per tutta Europa, a togliere lo spazio che, pur troppo, manca ai libri ottimi! Ma questa digressione ha tanto a che fare col nostro libro, quanto col regno della luna, onde rientrando in casa, diremo ai nostri lettori, per dilucidare quel passo della stessa Colonna infame, dove, richiamando gli Statuti di Milano, и detto che essi non prescrivevano altre norme alla facoltа di mettere un uomo alla tortura, se non che l'accusa fosse confermata dalla fama, e il delitto portasse pena di sangue; diremo dunque che da queste ultime parole non bisogna lasciarsi trarre a credere che la tortura non si potesse infliggere che agli imputati di omicidio o d'alto tradimento: no, le categorie dei delitti portanti pena di sangue erano molte, anzi erano troppe, prova ne siano gli statuti criminali, dove alla rubrica De forma citationis, ecc., e al capo De tormentis, espressamente si dichiara che la tortura puт essere ministrata «in Casibus infrascriptis videlicet: in crimine haeresis, sodomiae, turbationis pacifici Status domini nostri... crimine homicidii, assassinamenti, adulterii, veneficii, privati carceris falsitatis; schachi, seu robariae, furti, ecc.». Il che basta per dimostrare che il delitto ond'era imputato il lacchи Suardi era di quelli per cui gli statuti avevan decretato, all'uopo, l'uso della tortura.

Dalla materia giuridica venendo ora agli uomini che la professavano: dottissimo fra i giureconsulti milanesi era il conte Gabriele Verri, il padre del nostro Pietro. - Il diritto romano, gli statuti, le opere dei piщ autorevoli interpreti eran talmente famigliari a lui, che, nei casi dubbj, nelle controversie, egli citava a memoria e si diffondeva con facondia e con tutti i saliscendi della dialettica. Perт gli ammiratori lo chiamavano la biblioteca ambulante del Senato; gli avversi lo chiamavano il sofista. Una testimonianza della di lui dottrina sono le Constitutiones decretis et senatusconsultis illustrata curante Comite Gabriele Verro; quibus accessit Prodromus de origine et progressu Juris Mediol., eodem Verro auctore, stampate a Milano dal Malatesta nel 1747. Ma и cosa strana a pensarsi che quell'uomo cosм dotto, e che aveva sotto mano, a dir cosм, il processo lungo e lento del tempo e i lavori interminabili dei legisti per cui la veritа e l'assoluta giustizia si sforzavano a tentar il varco per uscire all'aperto, pur si mantenne sempre stazionario ostinato e quasi feroce nelle consuetudini vecchie; mentre il figlio suo, che applicatosi ad altri rami della scienza e dell'amministrazione pubblica, era di tanto men profondo di lui nella materia giuridica, ebbe tuttavia lo spontaneo intuito del vero e del giusto; - tanto nelle cose che interessano il bene dell'umanitа, basta il sentimento a far trovare i rimedj! tanto, spesse volte, la dottrina soverchia e frammentaria, non rischiarita nи da un vasto concetto, nи dall'amore degli uomini, и impaccio alla scoperta del vero!

Per la sua qualitа adunque di biblioteca legale ambulante, il senatore Verri, ogni qualvolta trattavasi di qualche fatto fuor dell'ordinario, complicato, inestricabile, veniva sempre consultato confidenzialmente, e come suol dirsi, in camera charitatis. Perт se giа era stato interrogato in prevenzione dal pretore e dal capitano di giustizia relativamente ai costituiti Amorevoli e Bruni, tanto piщ lo si volle sentire quando il lacchи venne catturato, e prima che lo si sottomettesse all'interrogatorio. Il nome del conte F... era giа corso, il lettore lo sa, sulle labbra e del capitano e del conte Gabriele.

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