Thursday, October 23, 2008

1803689

И a notare

И a notare perт, che nи il senatore, nи il capitano, nи il vicario non avean fatto che ascoltare, e con aspetto di sapienza e di prudenza respingere le insinuazioni de' parenti e degli amici, terminando sempre i discorsi coll'intercalare obbligato: non si farа che la pura giustizia, e cogli intercalari accidentali: bisognerа vedere, bisognerа sentire; non si puт aver riguardo a nessuno fosse il padre, fosse la madre. Ma in conclusione s'eran lasciati penetrare; perchи gli uomini bisogna che paghino il tributo degli uomini, e nelle questioni di sangue e di parentado e di ceto e d'onore, quando le instituzioni non sono imposte da una giustizia che sia veduta da tutti i lati e in pubblico, il sentimento provoca il sofisma, e il sofisma l'arbitrio, e tutto a nome del giusto e del retto, e tutto senza che l'onestа dell'uomo prevarichi, perchи non и sempre questione di cuor guasto, ma di testa conturbata.

Crediamo sia inutile di dire come, nel secolo passato, nel sistema della giurisprudenza pratica, e segnatamente del cosм detto processo criminale, non si fosse fatto alcun passo oltre il secolo XVII. (Ci riferiamo a questo secolo, perchи i lettori, nella disquisizione legale di Manzoni intorno alla colonna infame, avran potuto farsi una idea della condizione della giurisprudenza a quel tempo). Non v'era un codice scritto ben discusso, ben formulato e ben determinato in nessun paese. Le leggi statutarie e il diritto romano e le varie interpretazioni dei legisti costituivano tutto il capitale giuridico tanto di un dottor collegiale, come di un senatore. Ed era da quattro secoli che ciт continuava, senza che nessuno si accorgesse che quel sistema fosse irrazionale; irrazionale del pari e assai meno popolare di quello che avea a lungo durato nel feudale medio evo. Diciamo assai men popolare, perchи prima del secolo XIII le cause criminali si trattavano in pubblico, onde, come dice Sclopis, manifesta era l'accusa, pubblico l'esame de' testimoni, aperta e libera cosм l'interrogazione come la difesa del reo. Ma nel secolo XIII l'eresia suggerм nuove forme d'inquisizione, e, all'uso de' tormenti preparatori, che fu il crudele sistema di prove introdotto dallo studio delle leggi romane (il quale, del resto, per tutte le altre parti era stato cosм benefico), s'accoppiт il segreto nell'orditura del processo. Che se in prima il processo segreto era invalso soltanto nelle questioni ereticali e in via di eccezione, col tempo si diffuse e si allargт a tutte le cause civili e criminali, e come regola costante. In Mario Pagano, in Meyer, in Sclopis ognuno puт vedere tutte le forme originate da questo principio, e come, essendosi voluto corroborare la coscienza morale del giudice colla cosм detta coscienza giuridica sottoposta al calcolo della probabilitа, si fosse edificato un corpo di dottrina falso e pieghevole ad ogni maniera di assurdi e di arbitrj. Per queste cose, tanto nelle cause criminali, come anche nella trattazione delle cause civili, se il giudice o l'avvocato o il patrocinatore che sosteneva un assunto o lo contrastava, era dotto, acuto e dialettico, e se per avventura tra la dottrina, l'acume e l'eloquenza lavoravano la passione, l'ostinazione o l'errore implacabile del giudizio, allora la legge statutaria, il diritto romano, e l'interpretazione dei giuristi facevan la figura e subivan la sorte delle tre palle sotto al bossolo del giocoliere. Per il che ognuno puт considerar com'eran degni di pietа coloro dalla cui parte era la ragione. Se poi una tale pratica di giurisprudenza era comune a tutt'Italia e a tutt'Europa, ciascuno Stato vi recava alcune sue forme proprie addizionali, e alcune sue proprie modificazioni di vita e di costumi, le quali rendevano ancor piщ inestricabile il labirinto degli arbitrj. Per fermarsi a Milano, nel secolo XVIII, oltre al sistema del processo segreto invalso dappertutto, e al diritto romano, e ai commenti dei legisti, la cittа si regolava ancora cogli statuti e colle costituzioni criminali di Carlo V; ma v'era un fatto che, quand'anche il sistema generale fosse stato ottimo e gli statuti di Carlo V i migliori possibili, era tale da mettere ogni cosa in disordine; ed era che il campo della giurisprudenza giudiziaria era tenuto e padroneggiato con mano tenacissima, meno qualche rara eccezione, dal solo ceto patrizio.

Il collegio dei dottori era costituito per la maggior parte di nobili. - Da questo collegio, che era, quasi diremmo, un vivaio perpetuo di capacitа giuridiche piщ o meno profonde, uscivano quasi sempre i giudici del cavallo e del gallo, il giudice del Pretorio, il vicario, il capitano di giustizia, i senatori, il presidente del Senato. - Abbiamo un elenco manoscritto dei capitani di giustizia dal 1750 al 1783, da cui risulta, che tutti appartenevano alle principali case della cittа. Si poteva pertanto quasi dire, che la giurisprudenza fosse a Milano una proprietа di famiglia. Ora, se a questo fatto si aggiunga quello de' privilegj ancora sussistenti, ognun vede come poteva camminare il vero diritto, concesso pure che quei patrizj avessero teste di bronzo e cuori pietosissimi; e potessero, per un prodigio della natura e della fortuna, aver tutti la testa, per esempio, di Farinaccio, e la caritа squisita, per esempio, di san Francesco d'Assisi. Ma oltre ai legami, abbastanza forti del ceto, v'eran quelli della parentela. Bensм qualche volta s'intromettevano le rivalitа e i puntigli e gli odj antichi tra casato e casato: ma questo non era giа un mezzo di equilibrio, sibbene un'occasione nuova di poter offendere la giustizia in un altro modo.

Ma torniamo
a' nostri personaggi.

Nella prima metа del mese di marzo, Lorenzo venne condotto dal barigello al banco dell'auditore, per essere sentito in un secondo esame. Messo a sedere innanzi al banco, il Bruni stette attendendo con impazienza che l'auditore, il quale era intento a sfogliar carte, gli rivolgesse la parola. Era ansioso di sapere se gli avevano destinato un protettore. I protettori de' carcerati (Protectores carceratorum) erano giovani causidici, che esordivano la carriera assumendo la difesa degli accusati. Eran nobili per la maggior parte anch'essi e bisognava che passassero attraverso a questa pratica per poter avere il diritto di essere ascritti col tempo al collegio dei dottori.

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